Gli uffici comunali dello Stato Civile e d’Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato

Si porta a conoscenza che, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (Legge n. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 del D.P.R. n. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali dello Stato Civile e d’Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato

Questo comporta che, per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 oltre € 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda, comunque, che il cittadino può avvalersi di autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2 D.P.R. n. 445/2000).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), è gratuita (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Il modello di autocertificazione è disponibile presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

IL RESP.LE SETTORE II

Mariarosa Di Giuseppe

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