Disciplina del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche

Regione Abruzzo

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 281 del 25 maggio 2020 ha approvato la “Disciplina del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche“.

L’art. 12, comma 2, della L.R. n. 3/2020 ha istituito il Codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, B&B di cui alla L.R. 78/2000, compresi gli alloggi privati dati in locazione per uso turistico ai sensi dell’art. 32 della L.R. 75/95. I titolari delle strutture ricettive hanno l’obbligo di pubblicare il Codice identificativo di riferimento (CIR) in tutte le attività di pubblicizzazione, promozione e commercializzazione della struttura medesima, sia attraverso materiale cartaceo che su supporti digitali ovvero con qualsiasi altro mezzo utilizzato. Se per dette attività si avvalgono di intermediari (portali turistici (OTA) ovvero agenzie di intermediazione immobiliare) questi ultimi assicurano l’obbligo di pubblicare il CIR riferito alla struttura che pubblicizzano o commercializzano.

N.B.: La mancata pubblicazione del codice identificativo regionale (CIR) comporta una sanzione pecuniaria. Il CIR è generato automaticamente nel momento dell’inserimento della anagrafica della struttura nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA).

Ulteriori dettagli su www.regione.abruzzo.it.

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