Imposta Unica Comunale (I.U.C.)


La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l’IMU.
Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all’IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall’altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

La TARI

La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l’importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale.

La TASI

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES.
I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo (ad es. l’inquilino che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati (compresa l’abitazione principale) ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già previste per la TARI. In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).

L’aliquota della TASI (a regime, pari all’ 1 per mille), è fissata per il 2014 al 2,5 per mille.
I Comuni hanno tuttavia facoltà, di aumentarla fino allo 0,8 per mille, determinando quindi le seguenti aliquote massime:

prima casa: 3,3 per mille;
altri fabbricati: 11,4 per mille.

L’IMU

L’IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.).
L’importo dovuto è tuttavia ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente superiore all’11,4 per mille.

La dichiarazione IUC

La dichiarazione IUC deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, entro il 30 giugno dell’anno successivo (il 30 giugno 2015 per chi possegga o detenga un immobile nel 2014). Essa ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni.

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