Campagna antincendio boschivo per l’anno 2018

La Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 490 del 06/07/2018 ha dichiarato lo “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” dall’11 luglio 2018 al 15 settembre 2018.Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:
a) è fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; b) è vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi; c) nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore; d) durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile; e) nel periodo dall’11 luglio 2018 al 15 settembre 2018 è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n J/2014; f) nel periodo dall’11 luglio 2018 al 15 settembre 2018 è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese; g) si richiamano le disposizioni dell’art. 59 del testo unico del 18.06.1931 n. 773 sulle leggi di pubblica sicurezza precisando che fermo restando il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2018 o altre date stabilite da regolamenti locali, l’abbruciamento non potrà interessare in nessun caso il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi; h) per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti; i) i comandi militari e di polizia, nell’esecuzione dì esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi; j) i Sindaci, gli Enti e le organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare alle prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione; k) le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della Legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2014.

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